Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di novembre 2022 dall’Agenzia delle Entrate.
INTERPELLO N. 547 DEL 04/11/2022 – SUPERBONUS ED ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Il condominio istante che dichiara di essere composto da sei unità residenziali di categoria catastale A/6, intende realizzare sulle parti comuni degli interventi di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali quali interventi trainanti ai fini del Superbonus. Oltre a quanto detto, il condominio istante vorrebbe installare un ascensore quale intervento trainato, al fine di eliminare le barriere architettoniche. Per installare l’ascensore si rende necessario l’acquisto, di un locale cantina attualmente di proprietà di un solo condòmino per realizzare il vano motore e la fossa di termine corsa inferiore. Date le premesse, il condominio istante chiede di sapere se le spese sopportare dai condòmini, per l’acquisto del suddetto vano cantina, possano considerarsi detraibili per l’intervento descritto in quanto spese connesse all’installazione dell’ascensore. L’Agenzia delle Entrate, riprendendo il contenuto della circolare 23/E del 2022, ricorda come in essa sia stato specificato ai sensi del co. 2, art. 119 del Decreto Rilancio, che al pari degli interventi trainati di efficienza energetica, vi rientrino anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap. Nella circolare 23/E del 2022 viene ribadito che le detrazioni spettanti per l’eliminazione delle barriere architettoniche, spettino con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione dei lavori sulle parti comuni o sulle singole unità immobiliari quali, ad esempio, la sostituzione di pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti e inoltre, per il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori e per il rifacimento di scale ed ascensori. Pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta con esclusivo riferimento alle spese sostenute per la realizzazione degli specifici interventi e per le spese sostenute che siano strettamente collegate alla realizzazione degli interventi stessi: non possono invece rientrare nell’agevolazione fiscale le spese sostenute per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori. Tale esclusione deve ritenersi applicabile anche per l’acquisto del locale cantina necessario per l’installazione dell’ascensore.
INTERPELLO N. 556 DEL 09/11/2022 – ESENZIONE DELLA PLUSVALENZA REALIZZATA IN ITALIA DA SOGGETTI RESIDENTI ALL’ESTERO
L’istante illustra di essere una società di cartolarizzazione costituita in data 9 marzo 2020, il cui consiglio di amministrazione è composto da soggetti con una consolidata esperienza nelle operazioni di investimento in strumenti finanziari conseguita grazie allo svolgimento di attività direttive, manageriali e finanziarie presso diverse società di investimento e fondi di investimento. La società istante dichiara di aver delegato le attività di gestione del portafoglio di investimento, di amministrazione nonché tutta una serie di attività ausiliari quali quella di due diligence connesse a potenziali investimenti alla società Alfa, società di capitali che agisce in qualità di rappresentante in nome e per conto dell’istante per le sopra descritte attività. Il 23 novembre 2020, l’istante, dopo aver raccolto capitale da fondi di investimento istituiti in paesi che garantiscono all’Italia un adeguato scambio di informazioni, ha investito nel mercato italiano attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla società Beta, società di cartolarizzazione italiana costituita ai sensi dell’art. 3 della L. 30 aprile 1999, n. 130: i titoli sono stati emessi nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione volta a finanziare l’acquisto di alcuni crediti detenuti da banche e altre società finanziarie. Date le premesse, l’istante chiede di sapere quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare alla plusvalenza realizzata a fronte della cessione dei titoli e se, possa usufruire del regime di esenzione di cui all’art. 5, co. 5 del D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461. L’Agenzia delle Entrate ricorda come l’art. 5, co. 5 del D.Lgs n. 461 del 1997 preveda la non concorrenza al reddito delle plusvalenze e delle minusvalenze, per i soggetti residenti all’estero, di cui all’art. 6, co.1, del D.Lgs 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni. Sotto il profilo soggettivo, dunque, rientrano nel regime di esenzione dall’imposta sostituiva di cui al D.Lgs n. 239 del 1996, i soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni indicati nel D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni cd. white list, ovvero le persone fisiche, le società, le associazioni di persone ed ogni altra entità che viene considerata soggetto passivo ai fini tributari. La società istante è un soggetto passivo di imposta in Irlanda e rientra tra i soggetti di cui al primo periodo del citato art. 6 del D.Lgs n. 239 del 1996. Conseguentemente a parere dell’Agenzia delle Entrate, sussistendo tutti i presupposti di legge previsti affinché la plusvalenza realizzata a seguito della cessione di titoli, possa beneficiare del regime di esenzione di cui all’art. 5, co. 5, del D. Lgs. n. 461 del 1997 per effetto del rinvio al citato art. 6.
INTERPELLO N. 565 DEL 21/11/2022 – DETRAZIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
L’istante illustra di essere fiscalmente residente all’estero e di aver acquistato in Italia nel 2020 un’unità abitativa con relative pertinenze. L’acquisto è stato preceduto dalla stipula di un contratto preliminare di compravendita nel 2019, regolarmente registrato ed il prezzo d’acquisto delle unità immobiliari è stato pagato con assegni e bonifici del 2019 e del 2020. Sempre l’istante comunica che l’edificio in cui si trova l’unità abitativa è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione che ne ha previsto la trasformazione da uso non residenziale ad uso residenziale e la contestuale costruzione di autorimesse pertinenziali, con un primo permesso di costruire del 2009. Nel 2020 è stata presentata al Comune competente la segnalazione certificata di agibilità per l’alloggio acquistato dall’istante a seguito della fine dei relativi lavori di completamento e rifinitura. Date le premesse l’istante chiede di sapere se possa beneficiare della detrazione delle spese per l’acquisto di un immobile facente parte di un edificio ristrutturato ai sensi dell’art. 16bis del D.P.R. n. 917 del 1986 e se, possa cedere il relativo credito d’imposta, avendo come unico reddito prodotto in Italia il reddito fondiario dei fabbricati acquistati. L’Agenzia delle Entrate chiarisce come nel caso in esame, l’istante abbia effettuato l’acquisto nel 2020, preceduto dalla stipula nel 2019 di un contratto preliminare di compravendita, di una unità abitativa e delle relative pertinenze, facenti parte di un edificio completamente ristrutturato, i cui lavori riferiti all’intero edificio sono terminati nel 2022, sostenendo la relativa spesa con vari pagamenti del 2019 e del 2020. Conseguentemente l’istante potrà beneficiare della detrazione di cui al citato art. 16bis, co. 3, del TUIR, calcolata su un ammontare forfettario pari al 25% del costo complessivo risultante dall’atto unico di acquisto relativo all’immobile residenziale e alle pertinenze, entro il limite di spesa di 96.000 euro. Inoltre, chiarisce l’Agenzia delle Entrate come la detrazione spetti a partire dall’anno 2022 dal momento che, dalla documentazione prodotta, risulta che i lavori riferiti all’intero edificio sono terminati il 4 ottobre 2022. L’istante potrà in ultimo esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, considerando come anno di sostenimento della spesa il 2022 effettuando i conseguenti adempimenti.
INTERPELLO N. 575 DEL 25/11/2022 – FATTURAZIONE NEI CONFRONTI DI RAPPRESENTANTI FISCALI DI SOGGETTI NON STABILITI NELLO STATO
La società istante illustra di avere sede legale in un Paese extra UE e di essersi identificata in Italia ai sensi dell’art. 17, co. 3 del D.P.R. 26 ottobre n. 633. La società istante illustra inoltre di acquistare sul mercato quadri elettrici da montare su impianti meccanici da realizzare in Italia e di spedirli successivamente ad una società stabilita in altro Stato UE. Dopo aver descritto dettagliatamente i vari passaggi della complessiva operazione che la società istante intende porre in essere, l’istante chiede chiarimenti circa le modalità di fatturazione tra i rappresentanti fiscali in Italia delle società extra Ue e le relative operazioni di scarico e carico dei registri previsti dall’art. 50, co. 5, del D.L. 331/1993. L’Agenzia delle Entrate illustra come, qualora i soggetti passivi siano stabiliti in uno Stato extra UE, l’art. 17 del Decreto IVA, prevede al co. 3 che gli obblighi e diritti sono adempiuti dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’art. 35ter oppure, tramite un rappresentante residente nel territorio dello Stato. Ciò premesso, ritiene l’Agenzia delle Entrate che la vendita dei quadri elettrici che la società istante intende effettuare per il tramite del proprio rappresentante fiscale alla società extra UE, non rientri nella previsione dell’art. 17, co. 2 del Decreto IVA, come ipotizzato dall’istante ma, rientri, nella previsione di cui al co. 3 del medesimo articolo. Pertanto l’istante emetterà, per il tramite del proprio rappresentante fiscale, le fattura nei confronti della società extra UE la quale, mediante il suo rappresentante fiscale in Italia, provvederà all’assolvimento del tributo addebitatole dalla società cedente. Circa le modalità di fatturazione, sempre l’Agenzia delle Entrate ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2019 sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica, tramite il Sistema di Interscambio, per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia e di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute verso e da operatori IVA. Il medesimo adempimento non è previsto come nel caso della società istante, per i soggetti non residente per i quali non è previsto l’obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l’inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabiliti ma identificati. In definitiva, in assenza di una espressa e specifica disposizione, i soggetti passivi non stabiliti nello Stato ma ivi identificati, continuano ad essere esonerati dall’obbligo di emissione della fattura in modalità elettronica. Il rappresentante fiscale della società istante potrà, quindi, fatturare la vendita di quadri elettrici al rappresentante fiscale della società extra UE mediante l’emissione di una fattura non elettronica. Con riferimento in ultimo, alla compilazione del registro cd. “di carico e scarico” di cui all’art.50, co.5, del D.L. n.331/1993, l’Agenzia delle Entrate ricorda che tale obbligo riguarda i movimenti di beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo ricevuti: tali operazioni non costituiscono acquisti intracomunitari non comportando il trasferimento sulla titolarità del bene se, i beni, sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza. Nelle intenzioni del legislatore, la tenuta del registro in esame risulta indispensabile per evitare che beni inviati temporaneamente in altro Stato membro e in assenza di un titolo traslativo della proprietà restino in tale Stato membro eludendo gli adempimenti prescritti dalla normativa IVA sugli scambi. L’Agenzia delle Entrate pertanto ritiene che, la società istante, non sia tenuta ad istituire il suddetto registro al solo fine di annotarvi le movimentazioni della merce inviata da un Paese UE in Italia con un titolo traslativo della proprietà e, successivamente, rivenduti dall’istante a società extra UE per il tramite dei rispettivi rappresentanti fiscali in Italia.