PREMESSA
Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di aprile 2023, dall’Agenzia delle Entrate.
INTERPELLO N. 275 DEL 04/04/2023 – PRESTAZIONI SANITARIE E OBBLIGO FATTURAZIONE
La società istante rappresenta di essere proprietaria di un laboratorio di analisi cliniche autorizzato per l’attività sanitaria di laboratorio analisi e di eseguire direttamente le prestazioni sanitarie di analisi tramite l’ausilio di professionisti sanitari abilitati, inquadrati come dipendenti o collaboratori. La società istante precisa inoltre che i referti delle analisi vengono rilasciati su carta intestata del laboratorio e la documentazione fiscale è redatta dal laboratorio di analisi in quanto il laboratorio presta i servizi sanitari e si adopera per le comunicazioni dovute al Sistema Tessera Sanitaria. Date le premesse, la società istante chiede di sapere se possa emettere lo scontrino parlante in sostituzione della fattura indicando natura, qualità e quantità delle prestazioni sanitarie eseguite. L’Agenzia delle Entrate premette alla società istante come ai fini IVA, l’art. 10, co. 1, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, preveda l’esenzione delle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie. Tra le prestazioni sanitarie di diagnosi sono ricomprese anche le prestazioni rese dai laboratori di analisi la cui attività è volta a supportare la professione sanitaria. Entrando nel merito della richiesta, l’Agenzia delle entrate precisa come la norma individui puntualmente le operazioni esenti tramite l’art. 10 del decreto IVA ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16), 22) per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria e che possono essere documentate attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Tra queste non sono ricomprese le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona di cui al n. 18 che devono necessariamente essere documentate mediante fattura. Pertanto per le prestazioni di cui in istanza sussiste l’obbligo di emissione della fattura ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 indipendentemente dalla richiesta del cliente.
INTERPELLO N. 279 DEL 04/04/2023 – ESENZIONE IVA DELLE PRESTAZIONI DIDATTICHE
La società istante ALFA che ha quale oggetto sociale la realizzazione di strategie finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, illustra di aver ricevuto l’incarico di gestire il corso triennale di formazione specifica di medicina generale. La società istante ha perciò stipulato una convenzione con la Regione avente ad oggetto lo svolgimento, nell’ambito del progetto di formazione professionale, di una serie di attività tra le quali l’individuazione dei docenti per lo svolgimento delle attività didattiche nonché la gestione amministrativa, giuridica, economica e fiscale di tutti i professionisti coinvolti. La società istante, a fronte dello svolgimento delle attività illustrate percepirà dalla Regione delle provviste finanziarie il cui utilizzo dovrà essere dettagliatamente rendicontato dall’Ente affidatario della gestione del corso di formazione: per tale motivo, la società istante chiede di sapere quale sia il corretto trattamento da riservare agli importi da versare al personale impiegato nella realizzazione del corso di formazione e, nello specifico, se possano considerarsi in regime di esenzione IVA ai sensi dall’art. 10, co. 1, n. 20) del DPR n. 633 del 1972, i costi di formazione dei docenti. L’Agenzia delle Entrate illustra alla società istante come l’art. 132 della Direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, considera esenti da IVA l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili e le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario. Nel caso di specie, in base agli elementi prodotti dalla società istante, i singoli docenti medici svolgono l’attività formativa nell’ambito di un corso di formazione professionale gestito da un soggetto terzo, ossia la società istante a cui la Regione ha affidato l’incarico della realizzazione del progetto formativo. Le prestazioni formative che saranno materialmente erogate dai singoli medici, non possono reputarsi lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e, conseguentemente, non possono beneficiare del regime di esenzione dall’IVA previsto dall’art. 132, lett. j) della Direttiva n. 112 del 2006, recepito nell’art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972. Le prestazioni formative erogate dai singoli docenti, nel caso di specie medici, titolari o meno di partita IVA, devono, quindi, essere assoggettate ad IVA con aliquota ordinaria. In conclusione, solamente le somme corrisposte dall’Amministrazione pubblica Regione alla società istante, potranno ritenersi esenti dall’applicazione dell’IVA in quanto riconducibili alla disciplina fiscale prevista dalla disposizione esentativa di cui all’art. 14, co. 10, se concernenti i corsi di formazione espletati nei confronti di Enti pubblici.
INTERPELLO N. 297 DEL 18/04/2023 – PRESENTAZIONE TARDIVA DELEGHE DI PAGAMENTO A SALDO ZERO
Il soggetto istante illustra come nell’anno 2022 aveva un debito nei confronti dell’Erario per l’IVA mensile di agosto ed un credito relativo allo sconto ceduto da Suberbonus 110 ex art. 119 del D.L. 34/2020 e art. 121 D.L. n. 34/2020. Il soggetto istante illustra di aver presentato il modello di versamento F24 con importo a zero successivamente al 31/12/2022 a causa di un errore attribuibile al programma di elaborazione ed invio del modello stesso e precisamente in data 16/01/2023 con pagamento della sanzione ridotta per il ravvedimento operoso con compensazione ed importo a zero. Successivamente alla presentazione tardiva del modello F24, il soggetto istante ne riscontrava lo scarto dalla piattaforma Entratel a causa del mancato riconoscimento automatico dei crediti che avevano scadenza di utilizzo in data 31/12/2022 come conseguenza del mancato riconoscimento del ravvedimento operoso del modello di versamento F24 con compensazione. Stanti le premesse, il soggetto istante pone un dubbio sulla correttezza dello scarto operato e chiede chiarimenti all’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate chiarisce subito al soggetto istante come il suo comportamento non possa essere condiviso, ferma la generale possibilità di presentare un F24 a saldo zero anche tardivo. Infatti l’Agenzia delle Entrate conferma la correttezza dello scarto operato non in quanto la delega di pagamento sia stata inviata tardivamente rispetto alla originaria scadenza del tributo ma perché recante crediti che alla data di presentazione non potevano più essere utilizzati in compensazione. Infatti i crediti d’imposta di cui all’art. 121, co. 3, del D.L.19 maggio 2020, n. 34, sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Conclude l’Agenzia delle Entrate confermando come la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno di riferimento non possa essere usufruita nelle annualità successive e non possa essere richiesta a rimborso.
INTERPELLO N. 299 DEL 19/04/2023 – VENDITE A DISTANZA E RIMBORSO DELL’IVA ERRONEAMENTE CORRISPOSTA IN ITALIA
La società istante di diritto statunitense che opera ai fini IVA in Italia tramite un rappresentante fiscale, illustra di vendere a distanza articoli di moda in Italia e in altri Paese dell’UE, attraverso un canale web, ove riceve gli ordini e i pagamenti dei clienti. Sino al1 luglio 2021 la società istante ha assoggettato ad IVA italiana tutte le operazioni di vendita dei propri beni effettuate in Europa tramite il canale online, indipendentemente dalla competenza territoriale delle stesse. Nell’anno 2022 la società istante illustra di aver ricevuto dall’autorità fiscale danese un accertamento tramite il quale le veniva contestato la mancata nomina di un rappresentante fiscale ai fini IVA in Danimarca. La società istante che dal 1° luglio 2021 si avvale del regime One Stop Shop, illustra come a seguito di tale accertamento definitivo, abbia dovuto corrispondere allo Stato danese l’importo richiesto. Per tale motivo, in virtù del divieto di duplicazione dell’imposta, la società istante chiede se sia possibile presentare istanza di rimborso, nel termine di 2 anni dalla notifica dell’atto impositivo danese, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30ter, co. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: inoltre chiede anche di sapere a quale Ufficio vada presentata l’istanza di rimborso e se sia dovuta la garanzia ordinariamente prevista per i rimborsi IVA anche se, la somma da chiedere a rimborso, sia frutto di un versamento indebito in Italia. L’Agenzia delle Entrate, conferma alla società istante che, seppur la normativa sia cambiata con l’introduzione del regime One Stop Shop, il contribuente può chiedere la restituzione dell’imposta assolta, entro il termine di 2 anni ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, qualora lo Stato membro di destinazione del bene richieda il pagamento dell’imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell’operazione già assoggettata ad IVA in Italia per tutte le vendite a distanza effettuate fino a giugno del 2021: su richiesta del contribuente, il rimborso dell’imposta può essere effettuato anche tramite il riconoscimento di un credito di corrispondente importo, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241. L’agenzia delle Entrate illustra alla società istante come i soggetti non residenti che abbiano nominato un rappresentante fiscale ai fini IVA, debbano inviare le istanze all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. In ultimo, per quanto concerne la garanzia richiesta per ottenere il rimborso dell’IVA versata in eccesso, questa riguarda una fattispecie che esula dal caso di specie per cui alla società istante è richiesta unicamente la produzione della documentazione utile a dimostrare l’indebito versamento che ha dato origine alla duplicazione dell’imposizione.
INTERPELLO N. 307 DEL 27/04/2023 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI
La società istante illustra di aver ricevuto in data 02/11/2022 un avviso bonario a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione 770/2018 e che in data 23/11/2022 ha richiesto la sistemazione di alcune incongruenze attraverso la procedura Civis. In ultimo sempre la società istante illustra di aver ricevuto in data 23/01/2023 comunicazione di sgravio parziale a seguito dell’esercizio dell’autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate con la richiesta di pagamento entro 30 giorni di quanto dovuto. Date le premesse, la società istante chiede di sapere se possa beneficiare della definizione agevolata di cui all’art. 1, co. da 153 a 159, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 per le somme dovute con l’applicazione delle sanzioni ridotte al 3%. L’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo quanto previsto dall’art. 1, co. 153, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di bilancio 2023, ricorda come la definizione agevolata sia circoscritta alle sole somme richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. Il successivo co. 155 prevede invece la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni riferite a qualsiasi periodo d’imposta per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale. Fatte le dovute precisazioni, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non sussistono per la società istante, i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata di cui al co. 153 in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 e di cui al co. 155 in quanto, alla data del 1° gennaio 2023, la società istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità.