Crediti d’imposta anche per le imprese non energivore

Così come già successo in occasioni delle agevolazioni rivolte alle cosiddette aziende energivore, a fronte dell’aumento del costo dell’energia elettrica, il Governo ha riservato, sotto forma di crediti d’imposta, agevolazioni anche alle imprese non energivore.

Tramite l’articolo 3, comma 1, del D.L. 21/2022 ha infatti stabilito un credito d’imposta pari al 15% per compensare i maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante i mesi di aprile, maggio e giugno 2022. L’agevolazione è rivolta alle imprese “dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica”.

Il credito può essere usufruito da parte delle imprese che dimostrino che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito “un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.

Il calcolo corretto del costo medio per kWh della componente energia elettrica (l’importo che in fattura si trova sotto la voce “spesa per la materia energia”) è definito dalla circolare n. 13/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate)

Alcuni distinguo sono possibili anche per le imprese nate dopo il 01.01.2019 e quindi prive dei dati relativi alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energia elettrica nel primo trimestre 2019.

In base a quanto stabilito dal comma 2, articolo 3, D.L. 21/2022, al credito d’imposta non si applica il limite annuale di 250.000 euro riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi (di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007) ed il limite di 2 milioni di euro valido per le compensazioni orizzontali dei crediti (di cui all’articolo 34 L.388/2000). Inoltre, come previsto per le altre agevolazioni, l’importo non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili. È possibile anche beneficiare di questa agevolazione insieme ad altre, in modo cumulativo, avendo però attenzione a non superare il costo sostenuto.

È possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione nei modelli F24 tramite il codice tributo 6963 “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”, entro il 31.12.2022 (risoluzione 18/E/2022).

Al fine di distinguere tra imprese energivore e non è necessario fare riferimento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21.12.2017.