Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di settembre

INTERPELLO N. 442 DEL 02/09/2022 – NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE

La società di diritto statunitense istante, illustra di operare nel commercio all’ingrosso. Sempre la società istante, priva di stabile organizzazione in Italia, intende identificarsi ai fini Iva in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17, 3° co. del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai fini del perfezionamento della nomina, la norma prevede che il rapporto di rappresentanza risulti da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, in un apposito registro presso l’Ufficio Iva competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. Date le premesse, la società istante chiede chiarimenti circa le modalità per l’annotazione nell’apposito registro presso l’Ufficio Iva competente e se, il rappresentante fiscale nominato, possa essere titolare, sempre quale rappresentante fiscale, di altre posizioni Iva autonome oltre alla propria. In prima battuta, l’Agenzia delle Entrate chiarisce all’istante come un soggetto che effettui operazioni rilevanti ai fini Iva, non residente nel territorio dello Stato, possa assolvere ai relativi obblighi direttamente nel caso sia un soggetto comunitario o residente in un Paese terzo con cui esistono accordi di reciprocità, oppure attraverso la nomina di un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato se soggetto extra Ue, pur non mutando lo status di soggetto non residente. Una volta nominato, il rappresentante fiscale che deve essere una persona fisica o giuridica titolare di partita Iva, residente nel territorio dello Stato, risponde in solido nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con il soggetto rappresentato, tramite un mandato con rappresentanza che viene ufficializzato con un atto formale, predisposto in un momento antecedente ovvero contestualmente alla richiesta di apertura della partita Iva in Italia, tramite la presentazione del modello AA7/10 o AA9/12 all’Agenzia delle Entrate. La lettera di nomina cui fa riferimento la normativa può essere redatta in carta libera con i dati identificativi della società estera rappresentata e del soggetto passivo d’imposta italiano rappresentante. Tale lettera deve essere sottoscritta davanti al funzionario dell’Ufficio, dal soggetto che abbia potere di firma per conto della società estera e dal soggetto che eventualmente abbia potere di firma per conto del rappresentante italiano. L’Ufficio, fatti i dovuti controlli, provvedere all’annotazione della lettera di nomina contestualmente alla sua ricezione, rilasciando idonea documentazione attestante l’avvenuta annotazione nel registro. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate chiarisce all’istante come un soggetto possa assumere il ruolo di rappresentante fiscale per più operatori non residenti diventando così intestatario di più numeri di partita Iva. Il soggetto, rappresentante fiscale di più operatori esteri avrà l’obbligo di tenere distinta, tramite la tenuta della contabilità separata, ciascuna posizione Iva. Al contrario, un operatore non residente non potrà avere più di un rappresentante fiscale in Italia.

INTERPELLO N. 443 DEL 02/09/2022 – OPZIONE PER IL RIALLINEAMENTO FISCALE E REMISSIONE IN BONIS

La società istante illustra come nel bilancio relativo all’esercizio chiuso 2019 abbia iscritto l’immobile industriale in cui esercita la propria attività, per un importo differente rispetto al costo riconosciuto ai fini fiscali. Il disallineamento derva dal fatto che la società istante si è avvalsa della facoltà consentita dall’art. 15, co. 16, D.L. 185/2008 di rivalutare l’opificio industriale in cui esercita la propria l’attività, senza tuttavia conferire anche valenza fiscale alla rivalutazione. Per effetto delle disposizioni di cui all’art. 110, co. 8, del D.L. 14/08/2020 n. 104, la società istante ha ritenuto di procedere al riallineamento del valore fiscale dell’immobile al valore civile iscritto in bilancio al 31/12/2019, corrispondendo la relativa imposta sostitutiva in data 20 agosto 2021. Per un mero errore materiale, però la società istante non ha provveduto a comunicare l’esercizio dell’opzione per il riallineamento, omettendo di compilare il rigo RQ101 della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020. La citata omissione non è stata inoltre sanata con una dichiarazione integrativa nei 90 giorni dalla scadenza dei termini ordinari di presentazione. Date le premesse, la società istante chiede di sapere se il proprio errore possa pregiudicare il beneficio del riallineamento del valore fiscale dell’immobile. L’Agenzia delle Entrate premette all’istante come dapprima la circolare n. 11/E del 2009 e, poi, le circolari n. 13/E del 2014 e n. 14/E del 2017, abbiano espresso il principio di carattere generale secondo cui ai fini del perfezionamento dell’opzione per la rivalutazione, rilevi la corretta compilazione del quadro RQ della dichiarazione annuale in cui l’opzione stessa è esercitata, mentre, non rilevi il versamento dell’imposta sostitutiva che, se omesso, insufficiente e/o tardivo, è oggetto di iscrizione a ruolo in sede di liquidazione della dichiarazione stessa. Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come sia possibile rimediare all’omessa compilazione della dichiarazione annuale tramite l’istituto della remissione in bonis che, con riferimento all’art. 2 del D.L. del 2 marzo 2012, n. 16, consente al contribuente di fruire di benefici di natura fiscale e accedere ai regimi fiscali opzionali quando effettui la comunicazione, ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione. Nel caso oggetto d’istanza, tuttavia, considerato che il modello Redditi SC 2022 non riporta il quadro RQ101 espressamente dedicato ai “Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni”, in relazione alla  rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020, presente invece nel modello Redditi SC 2021, l’istante potrà avvalersi della remissione in bonis esercitando, in via eccezionale, nel quadro RQ l’opzione per il riallineamento tramite una dichiarazione integrativa relativa all’anno d’imposta 2020. Detta dichiarazione andrà, in ogni caso presentata entro e non oltre il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva a quella in cui in cui l’opzione sarebbe dovuta essere tempestivamente esercitata. Andrà versata inoltre la sanzione pari a 250 euro senza la possibilità di avvalersi della compensazione o delle riduzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.

INTERPELLO N. 454 DEL 16/09/2022 – DISTRIBUZIONI DI UTILI : REGIME TRANSITORIO

La società istante illustra di possedere un capitale sociale detenuto dai tre soci, persone fisiche, in maniera paritetica. La società istante possiede in bilancio delle riserve composte da utili formatisi precedentemente al 31 dicembre 2007 e che, il Consiglio di Amministrazione, intende convocare una o più assemblee entro il 31 dicembre 2022 per deliberare la distribuzione ai soci in tutto o in parte di tali riserve. Avendo la Legge di bilancio 2018 modificato il regime di tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate e prevedendo anche un regime transitorio per le distribuzioni di utili formatisi sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate entro il 31 dicembre 2022, la società istante chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale delle distribuzioni di utili deliberati e distribuiti entro il 31/12/2022. L’Agenzia delle Entrate ricorda come l’art. 1, co. da 999 a 1006, della Legge di bilancio 2018, abbia modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate, percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per tali redditi la tassazione nella misura del 26%, con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta ovvero dell’imposta sostitutiva: queste nuove disposizioni si applicano ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Il comma 1006 prevede inoltre l’applicazione di un regime transitorio che stabilisce come alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti sino al 31 dicembre 2017 e deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continui ad applicarsi il regime di tassazione preesistente dell’art. 47, co. 1 del Tuir, in base al quale gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell’esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica nella misura del 40% per gli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, nella misura del 49,72% per gli utili prodotti a partire dal 01 gennaio 2008 e sino 31 dicembre 2016, nella misura del 58,14% per gli utili prodotti a partire da 1 gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2017. Le riserve di utili distribuite successivamente al 31 dicembre 2022, dovranno essere assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% da parte della società istante ai sensi dell’art. 27, co. 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

INTERPELLI N. 458 e 459 DEL 20/09/2022 – INDENNIZZO ASSICURATIVO E SUPERBONUS

Il condominio istante illustra come sia stato oggetto di un incendio nel 2021 che ha danneggiato l’ultimo piano mansardato e il tetto delle mansarde. L’edificio, godendo di  assicurazione contro il danno da incendi con una compagnia di assicurazione, successivamente al rogo, ha beneficiato di un acconto degli indennizzi previsti a seguito del quale sono stati avviati i lavori di rifacimento del tetto che sarà ricostruito con tecniche nuove che ne comporteranno anche un miglioramento antisismico. Sempre il condominio istante fa presente come le spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto, che determineranno il miglioramento sismico dell’edificio, rientrino tra quelle ammesse al  Superbonus di cui all’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020. Date le premesse, il condominio istante chiede all’Agenzia delle Entrate chiarimenti circa la possibilità o meno di poter fruire delle agevolazioni fiscali del Superbonus derivanti dagli interventi in parte finanziati con il risarcimento assicurativo. L’Agenzia delle Entrate richiama la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E con la quale viene ribadito che trattandosi il Superbonus di una detrazione riconosciuta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente, non spetti se le spese sostenute siano rimborsate e il rimborso non abbia concorso al reddito. Eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono infatti essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione del 110%. Si considerano, invece, rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente. Sempre con la circolare n. 28/E del 2022 è stato, inoltre, chiarito che l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile, non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente. Dal momento che nel caso prospettato, il condominio istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall’edificio oggetto degli interventi agevolati, l’Agenzia delle Entrate ritiene che detta somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati e che pertanto, possa considerarsi rimasta interamente a carico del condominio istante.

INTERPELLO N. 462 DEL 21/09/2022 – SUPERBONUS E CONDOMINIO VINCOLATO

L’istante dichiara di essere proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio tutelato secondo il “Codice dei beni Culturali e del paesaggio” che, ai fini dell’applicazione del Superbonus non può effettuare interventi trainanti ma che intende effettuare gli interventi trainati sulla propria unità immobiliare quali la sostituzione degli infissi e la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con installazione di pompa di calore. Date le premesse, l’istante chiede di sapere se può fruire del Superbonus nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 come previsto per i condomini.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce come il co. 2 dell’art. 119 del Decreto Rilancio stabilisca che, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 o gli interventi ” trainanti” di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di efficientamento energetico, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Per quanto riguarda pertanto il caso oggetto di interpello, l’Agenzia delle Entrate rilascia parere favorevole all’istante chiarendo che la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

INTERPELLO N. 464 DEL 21/09/2022 – SUPERBONUS ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN UN EDIFICIO CONDOMINIALE IN CUI È INCLUSA UNA UNITÀ CON CATEGORIA F/7

L’istante condominio illustra di voler procedere alla realizzazione di un progetto di efficientamento energetico dell’edificio condominiale fruendo del Superbonus previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020. L’edificio è costituito oltre che da n. 17 unità abitative con categoria A/2 ed un’unità uso ufficio con categoria A/1, anche da una centrale telefonica con uffici e magazzini di categoria D/7 e infrastruttura in fibra ottica e banda ultralarga di categoria F/7. Data la situazione rappresentata, il condominio istante chiede di sapere, al fine di misurare la superficie prevalente del palazzo utile a stabilire se la società proprietaria della centrale telefonica possa detrarre la propria quota di spese relative agli interventi che saranno realizzati sulle parti comuni, se vada conteggiata anche la superficie dell’unità con destinazione F/7. L’Agenzia delle Entrate premette, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio condominiale, come possano essere considerate ai fini del calcolo della detrazione, soltanto le spese che riguardino l’edificio residenziale nella sua interezza utilizzando, come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020 il principio di “prevalenza” della funzione residenziale rispetto all’intero edificio. Pertanto, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza facenti parte dell’edificio condominiale sia superiore al 50% dell’intera superficie dell’edificio, anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese, possono fruire del Superbonus in qualità di condòmini limitatamente agl’interventi sulle parti comuni dell’edificio. Nel caso prospettato, conclude l’Agenzia delle Entrate, ai fini della verifica della prevalente funzione residenziale dell’edificio, occorre considerare nel calcolo anche gli immobili censiti in catasto con categoria F/7, in quanto immobili facenti parte dell’edificio medesimo: se a la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza fosse superiore al 50% della superficie complessiva dell’edificio stesso, sarà possibile ammettere alla detrazione anche i proprietari o detentori degli immobili non residenziali, censiti in catasto con categoria D/7 o F/7 che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni dell’edificio.

INTERELLO N. 482 DEL 28/09/2022 – REDDITO DA LAVORO AUTONOMO E RILEVANZA AI FINI IRPEF DI SOMMA RISCOSSE A TITOLO DI RIMBORSO

Il soggetto istante illustra di aver stipulato nel 1997 un contratto di locazione non abitativo non soggetto ad Iva, relativo a un immobile adibito in via esclusiva a studio professionale. Sempre l’istante illustra di aver in seguito comunicato alla parte locatrice regolare disdetta, richiedendo inoltre la restituzione di quanto indebitamente corrisposto nel corso della locazione. Raggiunto l’accordo con la parte locatrice tramite procedura di mediazione, l’istante si è veduto riconoscere una somma, incassata nel 2021. Avendo l’istante dedotto dal proprio reddito professionale i canoni di locazione pagati nel tempo, chiede chiarimenti in ordine alla rilevanza reddituale o meno della somma percepita nel 2021 e ai criteri da utilizzare al fine della sua tassazione. L’Agenzia delle Entrate recepisce come l’istante, professionista titolare di reddito da lavoro autonomo, abbia percepito all’esito di un procedimento di mediazione obbligatoria, su una controversia in materia di locazione, una somma di denaro relativa a pagamenti in eccesso per canoni di locazione dello studio in cui ha svolto la propria attività professionale. Pertanto, detta somma, chiarisce sempre l’Agenzia delle Entrate, deve necessariamente concorrere, quale componente positivo, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo del professionista istante in quanto “rimborso” di spese inerenti l’esercizio della attività professionale dedotte nel tempo. Inoltre precisa sempre l’Agenzia delle Entrate, la somma rimborsata dovrà partecipare alla determinazione del reddito nell’anno di percezione e pertanto nell’anno 2021.