Gli Interpelli di luglio

Selezione degli interpelli elaborati da Agenzia delle Entrate del mese di luglio:

INTERPELLO N. 358 DEL 01/07/2022 – UTILIZZO PARZIALE IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DA SUPERBONUS

L’istante riferisce di aver maturato un credito d’imposta da Superbonus e di averne utilizzato una parte in compensazione nel corso del 2022 tramite il codice tributo 6921. L’istante illustra poi che gli istituti bancari e/o assicurativi, contattati al fine di cedere il residuo credito ex articolo 121, si sono rifiutati di acquisire il credito già in parte utilizzato in compensazione e pertanto chiede di sapere se sia possibile ricostituire l’originario credito spettante al fine di poter concordare con un istituto bancario e/o assicurativo la cessione dell’intero credito. L’Agenzia delle Entrate premette che quanto prospettato dal contribuente e, cioè, la volontà di ripristinare l’ammontare del credito già fruito tramite riversamento all’Erario, non è contemplato dalla norma, essendo consentito il riversamento solo quando il credito risulti fruito in modo non corretto. Non è, infatti, consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità, tanto più che la normativa di riferimento applicabile al caso di specie, non pone alcun divieto alla cessione parziale del credito: l’impedimento infatti sembra dipendere da autonome scelte dei potenziali cessionari istituti bancari e/o assicurativi.

INTERPELLO N. 369 DEL 08/07/2022 – SUPERBONUS E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

L’istante intende realizzare nell’abitazione dove risiede la sostituzione dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore e la sostituzione dei serramenti esistenti. Nello specifico l’istante precisa che una parte dei serramenti saranno sostituiti senza alterazione della superficie e della geometria degli attuali serramenti, mentre la sostituzione di altri serramenti amplierà la superficie totale. L’istante installerà inoltre anche due nuovi velux al piano sottotetto, attualmente non presenti. Date le premesse, l’istante chiede di sapere se potrà fruire della detrazione del 110%, cd. Superbonus, con riferimento unicamente alle spese di mera sostituzione dei serramenti che non vanno ad alterare la geometria e superficie rispetto ai precedenti serramenti. L’Agenzia delle Entrate illustra come la fruizione del Superbonus sarà possibile solamente se tra gli interventi “trainati” di cui al co. 2, art. 119 del Decreto Rilancio, rientri anche “la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati”: ai fini della detrazione, l’intervento deve configurarsi come “sostituzione” di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Diversamente, per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi che comportino un aumento della superficie complessiva iniziale, sarà possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, nella misura del 50 % delle spese sostenute. Con riferimento alla installazione delle chiusure oscuranti, la circolare n. 30/E del 2020 ha chiarito che, nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento, l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria.

INTERPELLO N. 385 DEL 20/07/2022 – BONUS FACCIATE E OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA

L’istante illustra di aver emesso una fattura il 27/12/2021 per bonus facciata senza l’indicazione dello sconto in fattura del 90% e che, il cliente, ha pagato tramite bonifico parlante il 10% dell’importo in data 31/12/2021. L’istante chiarisce inoltre come non sia stata ancora inoltrata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione da inviare a cura del committente, per esprimere la propria intenzione di fruire dello sconto in fattura, a causa dell’omissione in fattura. Per sanare l’errore, l’istante vorrebbe emettere una nota di credito e una nuova fattura, entrambe datate a dicembre per sostituire la fattura errata e chiede pertanto, all’Agenzia delle Entrate, se tale comportamento potrebbe ritenersi corretto. Date le premesse, con riferimento alla problematica sottoposta dall’istante e alla eventuale possibilità di modificare, con una nota di variazione, la fattura originariamente emessa al solo fine di integrare il documento con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato, l’Agenzia delle Entrate non ravvisa nell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, le condizioni per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura. L’assenza dell’annotazione dello sconto in fattura, non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa. Pertanto, non avendo l’istante indicato nella fattura emessa l’ammontare dello sconto pattuito, l’opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata. In conclusione chiarisce l’Agenzia delle Entrate, il committente potrà recuperare in dichiarazione il 10% delle spese effettivamente pagate nel 2021 nella misura del 90%. Il restante 90% del corrispettivo documentato con la fattura emessa, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente sempre nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022 e nella misura del 60% oppure, ceduto ad altri soggetti.

INTERPELLO N. 393 DEL 27/07/2022 – TRATTAMENTO IVA APPLICABILE AI CORSI DI NUOTO IMPARTITI DA UN’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

L’Associazione Sportiva Dilettantistica istante, riconosciuta come persona giuridica, fa presente di avere quale scopo principale lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del nuoto e del triahtlon. Nell’ambito della sua attività, impartisce, principalmente a bambini, corsi di vari livelli sull’apprendimento delle basi e delle tecniche del nuoto e a tal fine, ha ottenuto dalla Federazione Italiana Nuoto, per la stagione 2021/2022, la licenza d’esercizio di scuola nuoto federale presso il proprio impianto. Ciò posto, l’associazione istante chiede di sapere quale sia il corretto trattamento tributario, sotto l’aspetto IVA, applicabile ai corrispettivi percepiti per lo svolgimento della suddetta attività di formazione. L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle lezioni di nuoto, sotto il profilo oggettivo, in accordo alle indicazioni della Corte di Giustizia UE, ammette come sia necessario accertare se l’insegnamento del nuoto possa essere o meno riconducibile nell’ambito della nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, contenuta nella disposizione di cui all’art. 132 della direttiva 2006/112/CE e, di conseguenza, possa ritenersi applicabile l’esenzione di cui all’art. 10, del D.P.R. n. 633 del 1972. Alla luce delle considerazioni già fatte in passato in ambito di insegnamento alla guida automobilistica e della vela, l’Agenzia delle Entrate conferma come anche i corsi di nuoto impartiti dall’ASD istante, prevalentemente a bambini, non possano essere riconducibili nell’ambito dell’esenzione dall’IVA, in quanto, fermo restando l’eventuale sussistenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza, risulta carente del presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione “di insegnamento scolastico o universitario”, come emerge dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Ne consegue che, ai corrispettivi percepiti dall’istante a fronte dei corsi di nuoto in argomento, si applichi l’IVA nella misura ordinaria del 22%.