Operazioni transfrontaliere obbligatoriamente trasmesse in formato xml tramite lo Sdi: è quanto determinato, a partire dal mese di luglio, dalla modifica dell’articolo 1 c. 3-bis D.lgs. 127/2015 ad opera della Legge di Bilancio 2021.
L’articolo 12 DL 73/2021, in corso di conversione, prevede l’esclusione dall’obbligo di invio dei dati per le cessioni di beni e prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies DPR 633/72 (se di importo non superiore a € 5.000 per ogni singola operazione) a condizione che sia stata emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica.
La stessa Agenzia delle Entrate è intervenuta, attraverso una sua circolare, per fornire chiarimenti in merito al nuovo esterometro, non essendoci ancora un’esplicita esclusione normativa.
Sono i contribuenti che effettuano operazioni con soggetti esteri privati a dover procedere con l’invio dei dati: l’unica eccezione riguarda, come sopra anticipato, gli acquisti di beni e servizi non rilevanti sotto l’aspetto territoriale ai fini IVA in Italia, i quali sono soggetti all’invio solo se superano i 5.000 euro. Da un punto di vista soggettivo, non sono previste deroghe il che significa che sia i contribuenti in regime forfettario sia gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, rientrano tra i soggetti passivi di cui all’art.1 c. 3 L. 127/2015.
Nella circolare vengono poi indicate anche le modalità di compilazione e trasmissione del file xml. Con riguardo alle operazioni attive relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi, poste in essere dagli operatori nazionali nei confronti di soggetti esteri ed accompagnate dall’emissione di una fattura o altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo, oltre che per gli acquisti dove dev’essere emessa un’autofattura, è stato precisato che ci deve essere coerenza con i dati presenti nei campi obbligatori del file xml e in quelli presenti nel documento che non transite per lo SdI. Nel caso in cui si deve emettere un documento integrativo in merito agli acquisti, non è necessario riportare le stesse informazioni nel documento informatico e in quello cartaceo, a condizione che i beni o servizi acquistati siano omogenei.
In merito ai termini di trasmissione, l’Agenzia ha precisato che è previsto un termine cosiddetto mobile basato sull’emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni mentre, in loro assenza, rileva il momento di effettuazione dell’operazione. Se l’esportazione/importazione è documentata da una bolletta doganale, non è obbligatorio trasmettere i dati tramite Sdi, al fine di evitare una duplicazione dei dati. Nel caso di tardiva trasmissione dei dati relativi agli acquisti, l’Agenzia delle Entrate differenzia l’integrazione della fattura ricevuta dall’autofattura. In tutti i casi, il tardivo assolvimento dell’imposta costituisce violazione legata al mancato tempestivo versamento dell’IVA dovuta che va tenuta distinta rispetto alla tardiva/omessa trasmissione dei dati delle operazioni poste in essere con l’estero. Inoltre, il momento in cui i dati degli acquisti vengono trasmessi incide sull’assolvimento del relativo obbligo e delle eventuali sanzioni in caso di inadempimento. Ai fini Iva invece è possibile detrarre l’imposta solo a seguito dell’emissione dell’autofattura e l’annotazione nei registri Iva.
L’ultimo aspetto analizzato riguarda la conservazione. Nel caso in cui il soggetto residente o stabilito in Italia emette una fattura elettronica nei confronti del soggetto estero, utilizzando il codice destinatario comunicato ed indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da “IT”, la fattura va conservata elettronicamente. Se invece non viene emessa né una fattura elettronica né una bolletta doganale, il soggetto nazionale deve utilizzare il codice “XXXXXXX” e il documento deve essere comunque conservato, anche se non si tratta di una fattura elettronica.
L’Agenzia delle Entrate ha infine chiarito che i file xml che riguardano le operazioni con l’estero, costituiscono documenti fiscalmente rilevanti ai sensi del DM 17 giugno 2014 e in presenza di bollo virtuale, tale informazione viene presa in considerazione ed esposta nell’elenco A del servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale Fatture e Corrispettiviper procedere con il calcolo e il pagamento con F24 dell’imposta di bollo.