Con la risposta all’Interpello n. 307 del 26 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che che gli interventi edilizi agevolabili, effettuati su un’unità abitativa detenuta in locazione, funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, sono ammessi al Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’immobile sia ubicato in un edificio escluso dall’agevolazione, perché di proprietà di una società di capitali.
Nello specifico l’istante che ha presentato l’Interpello in oggetto richiedeva se, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi in seguito meglio specificati, potesse fruire del Superbonus di cui all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, decreto Rilancio. Nel quesito inoltrato all’Agenzia, infatti, lo stesso istante dichiarava di essere locatario di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale posto all’interno di un edificio plurifamiliare e di proprietà di una società per azioni in forza di un contratto regolarmente registrato. L’istante precisava che l’unità immobiliare è “funzionalmente indipendente” e dispone di uno o più accessi autonomi dall’esterno e che saranno effettuati interventi “trainanti” di isolamento termico, nonché interventi “trainati” di sostituzione degli infissi eseguiti congiuntamente ai “trainati.
In definitiva, l’istante che detiene l’immobile oggetto degli interventi in forza di un contratto di locazione regolarmente registrato e che ha ottenuto il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori, può fruire del Superbonus, nel rispetto di tutte le condizioni, limiti e adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.