L’Agenzia delle Entrate, durante l’evento organizzato dalla stampa specializzata il 1.02.2024, ha fatto chiarezza in merito alla competenza dei costi relativi ai bonifici bancari effettuati dai professionisti e le modalità di rettifica della detrazione IVA nel caso in cui il contribuente forfetario uscisse dal regime agevolato.
Nel corso dell’evento è stata chiesto all’amministrazione finanziaria quando un professionista, a fronte di un bonifico effettuato il 29.12.2023 ma addebitato sul conto il 2.01.2024, poteva dedurre il costo. L’Agenzia delle Entrate, ricordando quanto già chiarito con la risoluzione n. 77/E/2007 in merito al pagamento on line dei contributi tramite la carta di credito on line, ha ora aggiunto che “il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito” e, di conseguenza, “i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca”.
Sulla base di questa affermazione, l’effettivo addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca non rileva ai fini fiscali mentre, secondo il regime di cassa, ciò che assume rilevanza ai fini della deducibilità del costo, è il momento in cui il professionista dispone l’ordine di pagamento alla banca (in questo caso il 2023). L’onere di dimostrare l’ordine di bonifico, al fine della prova, ricade comunque sul contribuente.
I forfetari, dal 1° gennaio 2024, sono obbligati ad emettere la fattura elettronica. La fuoriuscita del regime si determina con il verificarsi di una causa ostativa o nel caso venisse meno una delle condizioni di accesso: in questi casi, il regime smette di applicarsi a partire dall’anno successivo. Se vengono invece superati i 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti, si esce dal regime nello stesso anno. Considerando che la fuoriuscita dal regime in corso d’anno ha delle conseguenze sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva, quest’ultima si applica dalle operazioni effettuate che comportano il superamento della soglia.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 32/E/2023 ha chiarito che ai fini della verifica del superamento del limite di 100.000 euro è necessario considerare il momento dell’incasso della fattura. Se invece il limite viene superato durante l’anno, l’IVA non detratta può essere rettificata nella dichiarazione Iva relativa all’anno del superamento, come previsto dall’art. 19-bis2 del DPR 633/72. Nel corso dell’evento, l’Agenzia ha ribadito che in caso di superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi/compensi, per i servizi fruiti parzialmente e pagati anticipatamente occorre apportare una rettifica in aumento dell’IVA a credito (ex art. 19-bis2 DPR 633/72) per l’importo corrispondente ai mesi residui dell’anno determinati a partire dalla data in cui è stata superata la soglia dei 100.000 euro. Per fare un esempio, nel caso di un contratto di leasing, dove la soglia dei 100.000 euro è stata superata il 1.10.2023, l’IVA a credito va rettificata in aumento l’IVA per l’importo relativo all’ultimo trimestre 2023.