Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di dicembre

PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di dicembre 2023, dall’Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 474 DEL 11/12/2023 – TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI PERCEPITI DAI LAVORATORI SPORTIVI DILETTANTI

La società istante illustra di essere una S.r.l. sportiva dilettantistica che ha erogato compensi ad atleti ed allenatori rientranti nell’art. 67, co. 1, lett. m), del D.P.R. n. 917/1986 e pertanto inquadrati quali redditi diversi fino al 30 giugno 2023. L’entrata in vigore del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ha abrogato, a partire dal 1°luglio 2023, parte della citata lettera m). Nello specifico, la società istante espone il caso di un atleta a cui ha corrisposto compensi per il periodo gennaio ­ giugno 2023 pari ad euro 20.400 e compensi per il periodo luglio ­ dicembre 2023 pari ad euro 15.400. Sulla base dell’esempio rappresentato, la società istante chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 51, co. 1­bis del D. Lgs. n. 36 del 2021. L’Agenzia delle Entrate ricorda come l’art. 67, co. 1, lett. m) del Tuir, nella formulazione antecedente alla modifica apportata dall’art. 52 del D. Lgs. n. 36 del 2021, in vigore fino al 30 giugno 2023, stabiliva come rientrassero tra i redditi diversi, anche i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute S.p.a., dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dalla Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano (VSS) e dall’Unione delle società sportive altoatesine (USSA), operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano. Tale disposizione si applicava anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Questi compensi non concorrevano a formare il reddito sino all’importo complessivo di euro 10.000 nel periodo d’imposta. Con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 36 del 2021, l’articolo 51 recante norme transitorie, al comma 1­bis stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000: ne consegue che i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di euro 15.000 tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio ­ giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro ai sensi dell’articolo 69 del Tuir. L’Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che la società istante ha erogato nel primo semestre del 2023, compensi applicando la ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’art. 25, L. n.133 del 13 maggio 1999, sulla parte eccedente l’importo di euro 10.000, dovrà assoggettare ad imposizione i compensi pagati nel periodo luglio – dicembre 2023, per la parte che eccede i restanti euro 5.000 della soglia di esenzione ammontante a euro 15.000, riferendosi questa all’intero periodo d’imposta 2023.

INTERPELLO N. 477 DEL 15/12/2023 – TRATTAMENTO IVA E IMPOSTE DIRETTE DA APPLICARE ALLE RICARICHE DELL’AUTOVETTURA A TRAZIONE ELETTRICA

Il soggetto istante che illustra di essere un agente di commercio, chiede di conoscere il corretto trattamento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette da applicare alle ricariche della propria autovettura a trazione elettrica. Nella situazione attuale, il soggetto istante deduce, ai fini delle imposte dirette, l’80% del costo del carburante della propria autovettura e ne detrae integralmente l’IVA. Date le premesse, il soggetto istante che si accinge ad acquistare un’autovettura elettrica, intende portare in detrazione il costo dell’energia elettrica utilizzata per le ricariche, utilizzando la rete domestica presso il proprio box auto dove è stata installata anche una wall box. L’Agenzia delle Entrate, ricorda in premessa come la disciplina della detraibilità dell’IVA sugli acquisiti degli autoveicoli e sulle relative spese è dettata dall’art. 19­bis1, lett. c) e d), del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale l’IVA sull’acquisto e sull’importazione dei veicoli a motore, nonché sui costi ad essi relativi, tra cui quelli di acquisto dei carburanti è detraibile nella misura parziale del 40%: tale detraibilità parziale non opera qualora i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonché per gli agenti ed i rappresentanti di commercio a cui spetta la detraibilità piena dell’IVA. L’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che la disciplina dell’art.19­bis sia riferibile a tutte le tipologie di veicoli a motore, incluse le autovetture ad alimentazione elettrica. Conseguentemente, chiarisce sempre l’Agenzia delle Entrate, deve considerarsi carburante anche la componente energia elettrica destinata all’alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche. Ai fini IVA pertanto, affermando l’istante di essere un agente di commercio, godrà della piena detraibilità dei costi sostenuti per l’acquisto dell’autovetture elettrica e dei costi relativi. Ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 164, co. 1, del D.P.R. 917/1986 prevede che le spese relative ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi siano deducibili nella misura del 20% relativamente alle autovetture e autocaravan: tale percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Pertanto l’istante potrà dedurre dal proprio reddito d’impresa, nei limiti dell’80% la spesa afferente all’energia elettrica destinata all’alimentazione/ricarica della propria autovettura nel rispetto dell’art. 164, co. 1 e 1­bis, del TUIR. Se la ricarica viene effettuata in casa, si rende necessario che l’istante provi, con criteri oggettivi, la destinazione dell’energia.

INTERPELLO N. 484 DEL 29/12/2023 – CONGRUITA’ DELLE SPESE E ASSEVERAZIONE

La società istante ALFA S.P.A. illustra, in qualità di fornitore, di aver realizzato degli interventi riconducibili ad edilizia libera contemplati nel Glossario dell’edilizia libera. La società istante pone il dubbio sulla necessità o meno dell’obbligo di asseverazione sulle opere descritte in quanto, le disposizioni di recente introduzione, sembrano escludere l’obbligo di possesso dell’asseverazione della congruità delle relative spese al fine di beneficiare delle limitazioni di responsabilità di cui al co. 6­bis, art. 121, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 per gli sconti applicati in fattura. Date le premesse, la società istante ALFA S.P.A. chiede chiarimenti sulla documentazione obbligatoria ai fini e per gli effetti del comma 6­bis così come modificato dall’art. 2 del D.L. del 16 febbraio 2023, n. 1. In via preliminare, l’Agenzia delle Entrate, analizzando il citato co. 6­bis, rileva che al di fuori delle ipotesi di colpa grave, è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d’imposta laddove questi dimostri di aver acquisito il credito d’imposta e di essere in possesso della specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione relativa alle opere edilizie che hanno originato il credito. L’Agenzia delle Entrate chiarisce pertanto che pur non potendosi escludere a priori alcuna esenzione di responsabilità solidale in capo ai fornitori/cessionari, ritiene tuttavia condivisibile la soluzione prospettata dalla società istante e, pertanto, il possesso delle asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi è richiesto solo quando obbligatorie per legge.