Premessa
Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di MAGGIO 2023, dall’Agenzia delle Entrate.
INTERPELLO N. 311 DEL 03/05/2023 – CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO
Il soggetto istante illustra di essere residente in un paese dell’Unione Europea, di voler aprire una partita Iva in Italia e che in caso di apertura della partita iva, per l’avvio dell’attività in Italia procederebbe a stabilire la residenza fiscale in Italia. Il soggetto istante fa presente di percepire, quale unico reddito, la pensione di vecchiaia a titolo di ex dipendente della Commissione Europea e che la stessa pensione, di importo annuo superiore a 30.000,00 euro, è esente da tassazione nazionale negli Stati membri dell’Unione Europea in base a quanto disposto dall’art. 12 del Protocollo n. 7 inerente i privilegi e le immunità dell’Unione Europea allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Date le premesse, il soggetto istante chiede di sapere se tale reddito possa essere di ostacolo per l’adozione del regime Forfetario. L’Agenzia delle Entrate illustra al soggetto istante come il presente interpello rilevi ai fini dell’applicazione della causa ostativa di cui all’art. 1, co. 57, lett. dter), della L. n. 190 del 2014. Tale causa prevede che non possono avvalersi del regime dei Forfetari coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro: questa causa ostativa perde la sua rilevanza nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato. Sempre l’Agenzia delle Entrate chiarisce come la richiamata lett. dter) escluda dalla fruizione del beneficio in parola i titolari di redditi riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, ossia, i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall’ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi. L’Agenzia delle Entrate conclude dicendo che il regime dei Forfetari non può essere fruito da un soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia che deve ritenersi riconducibile ai redditi di lavoro dipendente se di importo eccedente i 30.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia esente da imposte in Italia.
INTERPELLO N. 316 DEL 08/05/2023 – CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE GASIVORE
La società istante Alfa S.p.A. presenta istanza d’interpello al fine di ottenere chiarimenti in merito all’ambito oggettivo di applicazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di gas naturale introdotti dal D.L. n. 4/2022. Di fatto la società istante vorrebbe accedere, per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022, al credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale in quanto impresa a forte consumo di gas. La perplessità di poter fruire del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale da parte della società istante, deriva dal fatto che la stessa abbia sottoscritto con il proprio fornitore di gas naturale, un contratto in base al quale è stato pattuito un prezzo fisso: questa pattuizione ha fatto sì che il prezzo del gas naturale effettivamente sostenuto dall’istante per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022, non incrementasse del 30% rispetto ai prezzi praticati nei medesimi trimestri del 2019. L’Agenzia delle Entrate ricorda come al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in Ucraina, il legislatore abbia introdotto alcune misure agevolative prevedendo un credito d’imposta, da calcolarsi sulla spesa per l’acquisto del gas naturale, in favore delle imprese a forte consumo di gas, cosiddette imprese gasivore. Il legislatore, dunque, ha individuato come indicatore del prezzo di riferimento del gas naturale un ammontare calcolato in base alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME). Sulla base di tale scelta, il calcolo dello scostamento che dimostra l’esistenza di un incremento del valore, non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore. Pertanto, per la società istante, non avrà alcuna rilevanza, ai fini della spettanza del beneficio che il proprio contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso tale da non aver subito un aumento del 30% fra i prezzi del 2022 e quelli del 2019.
INTERPELLO N. 321 DEL 09/05/2023 – ATTIVITÀ DI NATURA EDUCATIVA E DIDATTICA E TRATTAMENTO AI FINI IVA
La società istante GAMMA illustra di svolgere corsi di formazione di lingua inglese e di aver ottenuto il riconoscimento all’applicazione del regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10, co. 1, n. 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La società istante chiede chiarimenti circa l’applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 10, co.1, n. 20), dovendo erogare corsi di lingua per conto di due diverse società che fattureranno direttamente ai discenti dei corsi. L’Agenzia delle Entrate premette che l’art. 10, co.1, n. 20) del Decreto Iva che recepisce l’art.132 della Direttiva CE n. 112 del 2006, prevede l’esenzione dall’IVA per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, quando queste siano erogate da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. A seguito del parere tecnico vincolante espresso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, la Direzione regionale del Lazio dell’Agenzia delle entrate ha riconosciuto alla società, il regime di esenzione IVA previsto dall’ art. 10, co.1, n. 20) del Decreto IVA ma, precisa sempre l’Agenzia delle Entrate che tale regime non vale per tutte le attività espletate dalla società istante ma limitatamente all’attività di natura educativa e didattica specificatamente riconosciuta. La società istante deve quindi valutare se, sulla base agli accordi stipulati con gli istituti in premessa, l’attività che rende in loro favore sia la stessa attività di insegnamento per la quale ha ottenuto il riconoscimento e non consista invece in una mera messa a disposizione di insegnanti. Nel caso in cui la società istante si limiti a mettere a disposizione i propri insegnanti, verrebbero meno i presupposti per l’esenzione IVA perché, la messa a disposizione di personale docente agli istituti destinatari non può considerarsi attività idonea a rientrare nella nozione di insegnamento.
INTERPELLO N. 323 DEL 09/05/2023 – DISCIPLINA IVA DELLE OPERAZIONI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PRODOTTI IN GARANZIA
La società istante Alfa illustra di essere una società stabilita in uno Stato extraUE, registrata ai fini IVA in Italia che realizza in Italia la vendita di apparecchiature informatiche quali computer, ai distributori affiliati del Gruppo i quali, a loro volta, vendono le apparecchiature ad altri distributori o commercianti che rivendono ai clienti finali italiani, persone fisiche o giuridiche. I prodotti della suddetta attività sono coperti da una garanzia legale di conformità a favore dei clienti finali per un periodo di due anni a decorrere dalla data di acquisto: la società istante Alfa illustra di essere l’unico soggetto responsabile della garanzia anche se la distribuzione dei beni è effettuata dai distributori locali affiliati al predetto Gruppo. Per il servizio di garanzia, dall’anno 2023 la società intende coinvolge un Centro di riparazione e un Centro di logistica: il Centro di riparazione è stabilito e registrato ai fini IVA in Italia e si occupa di eseguire le diagnosi tecniche dell’apparecchiatura difettosa ed le eventuali riparazioni; il Centro di logistica è stabilito e registrato ai fini IVA in uno Stato UE e si occupa della spedizione dei pezzi di ricambio utili alle riparazioni e della sostituzione delle apparecchiature da tale Stato in Italia. La società istante puntualizza che né il Centro di riparazione, né il Centro di Logistica, divengono proprietari dei pezzi di ricambio e/o dei prodotti sostituiti ma che la proprietà sarà sempre della società istante. Date le premesse, la società istante chiede di sapere se:
- la spedizione, dei pezzi di ricambio, dal Centro di logistica situato nello Stato UE al Centro di riparazione situato in Italia, debba considerarsi un’operazione fuori dal campo di applicazione dell’IVA o, debba considerarsi un acquisto intracomunitario di beni in Italia soggetto all’IVA pienamente detraibile?
- la spedizione, da parte del cliente finale italiano dei beni difettosi verso il Centro di riparazione in Italia o verso il Centro di logistica nello Stato UE, quali conseguenza comporta per la società istante ai fini IVA?
I dubbi interpretativi proposti dalla società istante riguardano la qualificazione ai fini IVA delle movimentazioni di beni nel contesto di una complessiva procedura di riparazione/sostituzione in garanzia dei prodotti attivata da parte dei clienti finali. L’Agenzia delle Entrate, puntando a fornire i chiarimenti richiesti dalla società istante, relativamente al primo quesito illustra come la spedizione da parte della società istante Alfa dei pezzi di ricambio ai fini della riparazione del prodotto difettoso che avviene dal Centro di logistica situato nello Stato UE al Centro di riparazione situato in Italia, debba essere considerata quale operazione assimilata ad una cessione esente nello Stato UE di partenza del bene e ad un acquisto intracomunitario in Italia ai sensi dell’art. 38, co. 3, lett. b) del D.L. n. 331/1993. Nonostante le spedizioni avvengano tra le sedi di soggetti terzi rispetto alla società istante Alfa, la proprietà dei beni rimane in capo ad Alfa nel corso dell’intera operazione e l’operazione può qualificarsi come una cessione a sé stessa. Inoltre, nonostante tale cessione a sé stessa costituisca una cessione intracomunitaria, l’Agenzia delle entrate ritiene che, in aderenza a quanto contenuto nella Circolare n. 13 del 1994, la società istante Alfa non sia obbligata a presentazione i modelli Intrastat, trattandosi di movimentazioni che avvengono nel contesto di una sostituzione o riparazione in garanzia.
L’Agenzia delle Entrate, in relazione al secondo quesito relativo alla spedizione di un bene difettoso al Centro di Riparazione situato in Italia da parte del cliente finale italiano, condivide la soluzione proposta dalla società istante che esclude l’assoggettabilità ad imposta della medesima movimentazione. Di fatto, l’assenza dell’onerosità del trasferimento e la permanenza del diritto di proprietà sul bene in capo al cliente finale contrastano con le condizioni richieste dall’art. 2, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972 ai fini della configurazione di un’operazione soggetta all’imposta. Alla stessa conclusione si addiviene nel caso che la spedizione di un bene difettoso avvenga da parte del cliente finale italiano verso il Centro situato nello Stato UE per la riparazione, seguito dalla spedizione del bene riparato dal predetto Stato UE all’Italia, successivamente all’intervento.
INTERPELLO N. 330 DEL 22/05/2023 – COMPENSI REVERSIBILI ALL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
La società istante Alfa illustra di far parte di un Gruppo insieme alla consociata UE che annovera tra i suoi dipendenti il Sig. Tizio, il quale nel corso del 2021 ha svolto l’incarico di Consigliere di Amministrazione per la società italiana. L’accordo con il Sig. Tizio è stato stipulato nel corso del 2021 dalla consociata UE che ha provveduto ad informare la società istante Alfa sulla necessità che quest’ultima corrispondesse il suddetto compenso direttamente alla consociata UE. Date le premesse, la società istante chiede chiarimenti circa il corretto trattamento fiscale del compenso di amministratore, da riversare alla società consociata UE, sia con riguardo alla deducibilità del costo, sia in relazione all’eventuale ritenuta da operare all’atto del pagamento del compenso alla consociata UE. La fattispecie sottoposta all’esame dell’Agenzia delle Entrate, riguarda il corretto trattamento fiscale da adottare da parte di una società italiana che eroga un compenso per l’attività di consigliere di amministrazione ad un dipendente di una consociata UE, verso la quale sussiste un obbligo contrattuale di riversamento dell’emolumento. In tema di compensi reversibili, l’art. 51, co. 2, lett. e), del TUIR dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del co. 1 dell’art. 50 del TUIR: si tratta di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro. Inoltre il paragrafo 2.2.5 della circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, ha chiarito che i compensi reversibili richiamati dal citato art. 51 non solo non costituiscono reddito assimilato a quello dipendente, ma non devono essere assoggettati a tassazione neanche quali redditi di lavoro dipendente, in quanto sono imputati direttamente al soggetto al quale, per clausola contrattuale, devono essere riversati. Sulla base dei chiarimenti resi, l’Agenzia delle Entrate illustra che i compensi corrisposti al Sig. Tizio, relativamente all’incarico di consigliere di amministrazione della società Alfa, non assumano rilevanza per tale soggetto ai fini della determinazione del reddito: egli non ha alcuna disponibilità delle somme erogate in ragione dell’incarico direttivo svolto. Per quanto attiene al trattamento da riservare a dette somme, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la società istante debba considerare l’importo pagato alla consociata UE per l’attività di direzione svolta dal Sig. Tizio, deducibile secondo il criterio generale di competenza. L’agenzia delle Entrate specifica che, il pagamento effettuato dalla società istante Alfa deve essere correttamente inquadrato nell’ambito dell’art. 7 della Convenzione stipulata tra l’Italia ed il Paese Ue della consociata, come reddito d’impresa, in quanto, pur formalmente riferibile al lavoro prestato dal consigliere di amministrazione, è corrisposto direttamente alla consociata UE senza alcun riversamento da parte del dipendente a favore del proprio datore di lavoro. Ciò comporta, nel presupposto che la consociata UE non abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che i compensi erogati dalla società istante Alfa alla consociata UE siano qualificabili come reddito d’impresa in capo a quest’ultima e tassabili esclusivamente nel suo Stato di residenza: inoltre saranno da considerarsi costi deducibili in capo alla società istante Alfa secondo il criterio generale di competenza di cui all’art. 109 del TUIR. In ultimo l’Agenzia delle Entrate osserva come la non imponibilità dei compensi nel territorio dello Stato, per effetto della disposizione convenzionale di cui all’art. 7, determina l’insussistenza dell’obbligo in capo alla società istante di effettuare la ritenuta a titolo d’imposta all’atto del pagamento della somma.