Le novità del Modello Redditi PF 2023 – Fascicoli II e III

PREMESSA

Puntualmente, ogni anno, l’Agenzia delle Entrate approva i Modelli Redditi riservati alle persone fisiche, società di persone e società di capitali.  

Con il Provvedimento 06.02.2023, l’Ufficio ha approvato il “Modello Redditi PF 2023”, il cui termine di presentazione telematica è fissato al 30.11.2023. La struttura e le modalità di compilazione del Fascicolo 2 e 3 del “Modello Redditi PF 2023” hanno subito alcune modifiche ed implementazioni.

In particolare, si è ravvisata la necessità di esporre separatamente il reddito da partecipazione in società semplici che producono reddito di lavoro autonomo ai fini Inps (gestione separata), dati relativi alla rivalutazione di terreni e partecipazioni nonché delle perdite di lavoro autonomo e delle perdite utilizzabili con maggiori redditi derivanti dal quadro RS.

Sono stati altresì aggiunti nuovi crediti d’imposta nel quadro RU e il nuovo riquadro relativo alla indicazione della titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e crediti d’imposta.

In questo intervento si illustrano, quindi, le sopracitate novità.

QUADRO RH – REDDITI DA PARTECIPAZIONE

Ai fini della compilazione della colonna 2 “Tipo” dei righi da RH1 a RH4 sono stati istituiti alcuni nuovi codici per evidenziare separatamente i redditi di partecipazione in società semplici dalle quali deriva reddito di lavoro autonomo imponibile ai fini della Gestione separata INPS.

Nella tabella seguente, si illustrano i nuovi codici introdotti.

CODICEDESCRIZIONE
1Società di persone e assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale, impresa familiare, in contabilità semplificata, in contabilità ordinaria e/o GEIE.
2Associazioni fra artisti e professionisti.
3 (NEW)Società semplice che produce reddito di lavoro autonomo da assoggettare a contribuzione INPS. Il reddito individuato da tale codice va riportato nel quadro RR, Sezione II, per essere assoggettato alla Gestione separata INPS.
4 (NEW)Società semplici diverse da quelle indicate con il codice 3.
5Società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale, imprese familiari, in contabilità semplificata, in contabilità ordinaria e/o GEIE che ha attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante, liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto delle quote di patrimonio.
6 (NEW)Società semplice che produce reddito di lavoro autonomo, da assoggettare a contribuzione INPS, che ha attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante, liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto delle quote di patrimonio. Il reddito individuato da tale codice va riportato nel quadro RR, Sezione II, per essere assoggettato alla Gestione separata INPS.
7Associazione partecipata che ha attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante, liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio.
8 (NEW)Società semplice partecipata che ha attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante, liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio. Tale codice va utilizzato per le fattispecie diverse da quelle rientranti nel nuovo codice “6”.

QUADRO RL – ALTRI REDDITI

Per i redditi derivanti da attività occasionali o da obblighi di fare, non fare, permettere, da esporre nei righi da RL14 a RL16 della Sezione II-A “Redditi diversi”, si informa che l’articolo 13, comma 5, TUIR, modificato dall’articolo 1, comma 2, lett. b), n. 5), Legge 234/2021 (Finanziaria 2022), ha previsto, per i titolari dei predetti “redditi diversi”, una detrazione d’imposta:

  • decrescente all’aumentare del reddito complessivo;
  • non cumulabile con le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati o da pensione;
  • da non rapportare al periodo di lavoro.

La detrazione d’imposta è strutturata come esposto nella seguente tabella.

REDDITO COMPLESSIVODETRAZIONE PER “ALTRI REDDITI”
Fino a 5.500€1.265€
Da 5.501 a 28.000€500 + [765 x 28.000 – redd. complessivo] / 22.500
Da 28.001 a 50.000€500 x [50.000 – redd. complessivo] / 22.000
Oltre 50.000“zero”

A tal fine, si ricorda che:

  • il reddito complessivo va assunto al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze e nello stesso va ricompreso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca, l’agevolazione ACE fruita e il reddito d’impresa o lavoro autonomo forfetario.
  • il risultato del rapporto matematico si assume solo se positivo, nelle prime 4 cifre decimali, e la detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è tra 11.001 e 17.000 euro.

QUADRO RM – IMPOSTE SOSTITUTIVE E RIVALUTAZIONE TERRENI

Ai fini della compilazione del quadro RM si evidenzia che:

  • le istruzioni specificano ora espressamente che i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti e percepiti nel corso del 2022 rientrano tra gli importi da indicare nella Sezione III “Imposte e oneri rimborsati”;
  • nella Sezione X, righi da RM20 a RM22, vanno esposti i dati relativi alla rivalutazione dei terreni (sia edificabili che a destinazione agricola) riproposta ancora una volta dalla Finanziaria 2023 (Legge 197/2022). Si tratta dei terreni posseduti al 01.01.2023, il cui valore sia determinato con perizia giurata di stima da effettuarsi entro il 15.11.2023. La rivalutazione si conclude con il versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16%, entro il 15.11.2023 in un’unica soluzione o oppure in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi;
  • vi è la possibilità di optare per l’imposta sostitutiva pari al 7%, di cui all’articolo 24-ter, TUIR, con la compilazione della Sezione XVIII, a seguito delle modifiche apportate ad opera del D.L. 4/2022, applicabile ai redditi dei “pensionati esteri” che trasferiscono la residenza in un Comune del sud Italia o nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2009 – 2016 – 2017 con non più di 20.000 abitanti.

Si evidenzia, altresì, l’introduzione della nuova Sezione XIX “Affrancamento quote di OICR”, riservata ai soggetti che intendono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva pari al 14% sui redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lett. g), TUIR, e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lett. c-ter), TUIR, derivanti dalla cessione o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (articolo 1, commi 112 e 113, Legge 197/2022), qualora tra il contribuente e l’intermediario non vi sia un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.

QUADRO RT – RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

A seguito della riproposizione della possibilità di rivalutare le partecipazioni possedute al 01.01.2023, per opera della Finanziaria 2023 (Legge 197/2022), nel quadro RT, Sezione VII “Partecipazioni rivalutate” del “Modello Redditi 2023 PF” sono richiesti i dati relativi alle predette rivalutazioni.

Tali partecipazioni, qualificate e non, devono essere possedute al 01.01.2023 e, nel caso delle non qualificate, sottoposte a determinazione di valore mediante una perizia giurata di stima da effettuarsi entro il 15.11.2023. La rivalutazione si conclude con il versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16%, entro il 15.11.2023 in un’unica soluzione o oppure in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi.

QUADRO RR – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Nel quadro RR non si rilevano particolari modifiche, se non l’aggiornamento del minimale e del massimale contributivo e delle aliquote contributive. Si ravvisa inoltre l’eliminazione dei campi riservati all’esonero contributivo previsto soltanto per il 2021.

AGEVOLAZIONE IMPATRIATI A DOCENTI, RICERCATORI E SPORTIVI PROFESSIONISTI

Nel quadro RE è presente la nuova casella “Docenti e Ricercatori” riservata ai docenti e ricercatori impatriati che fruiscono della riduzione del reddito imponibile pari al 90%, nella quale va indicato:

  • il codice “1”, per i soggetti che applicano l’agevolazione e che soddisfano i requisiti ordinariamente previsti;
  • il codice “2”, per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 01.01.2020, che al 31.12.2019 erano beneficiari dell’agevolazione prevista per i “lavoratori impatriati” e intendono avvalersi dell’estensione del periodo di riduzione del reddito di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 31.03.2022, come previsto dall’articolo 5, comma 5-ter, D.L. 34/2019, introdotto dall’articolo 1, comma 763, Legge 234/2021 (Finanziaria 2022).

Per quanto riguarda la riduzione del reddito imponibile pari al 50% prevista per gli impatriati “sportivi professionisti” che conseguono reddito di lavoro autonomo, per i quali va utilizzato il codice “5” nella casella “Impatriati”, si rammenta che l’agevolazione:

  • continua a trovare applicazione per i redditi derivanti dai contratti in essere al 20.05.2022 e fino alla loro naturale scadenza;
  • non è applicabile per i contratti sportivi stipulati dal 21.05.2022, salvo 2 particolari fattispecie:
    • redditi da rapporti di lavoro sportivo in discipline riconosciute dal CONI per le quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e/o le Leghe hanno conseguito la qualificazione professionistica entro il 1990, se il contribuente di almeno 21 anni ha un reddito complessivo superiore a 1.000.000 euro;
    • redditi da rapporti di lavoro sportivo in discipline riconosciute dal CONI per le quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e/o le Leghe hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo il 1990, se il contribuente di almeno 21 anni ha un reddito complessivo superiore a 500.000 euro.

Come per lo scorso anno, l’opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.

DEDUZIONE IRAP COSTO DEL PERSONALE

Come noto, l’articolo 2, D.L. 201/2011 consente di dedurre, dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, l’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni previste dall’articolo 11, commi 1, lett. a, 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies, D.lgs. 446/97.

A tal fine merita rammentare che il DL 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, ha modificato la disciplina delle deduzioni per il costo da lavoro dipendente ai fini IRAP di cui al citato articolo 11, in particolare:

  • confermando la deducibilità integrale del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato;
  • riconoscendo le altre deduzioni previste esclusivamente con riferimento ai lavoratori a tempo determinato.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

L’articolo 5-bis, D.L. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha prorogato anche per il 2022 la possibilità, introdotta dall’articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, di “sospendere” in tutto o in parte l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, riconoscendone comunque la deduzione fiscale della quota sospesa ai sensi degli articoli 102, 102-bis e 103, TUIR, (a prescindere, quindi, dall’imputazione a Conto economico).

A tal fine, per la relativa variazione in diminuzione, a rigo RF55 va utilizzato il codice “81”.

CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI

L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, Legge 178/2020 (Finanziaria 2021) ha introdotto un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, per strutture ubicate in Italia.

L’agevolazione è stata oggetto di ripetute modifiche, a seguito delle quali sono stati rivisti sia i limiti temporali di fruizione sia le categorie di beni rientranti nella predetta agevolazione.

Considerato che tale credito d’imposta non è tassato, nel quadro RF va operata una variazione in diminuzione pari alla quota del contributo di competenza ed a tal fine, non essendo previsto un codice specifico, va utilizzato il codice “99”.

SOCIETA’ DI COMODO

L’articolo 9, comma 1, D.L. 73/2022, c.d. “Decreto semplificazioni”, ha abrogato, a decorrere dal 2022, la disciplina delle società di comodo in “perdita sistematica” di cui all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, D.L. 138/2011. Conseguentemente, una società è considerata “di comodo” solo se non ha superato il test di operatività di cui all’articolo 30, Legge 724/94. Il prospetto compilabile è presente nel quadro RS.

QUADRO RS – NOVITA’

Nel quadro RS merita evidenziare che:

  • le perdite di lavoro autonomo non compensate nell’anno vanno indicate a rigo RS10 anziché a rigo RS11, come in passato;
  • le perdite, per le quali è stata presentata l’istanza per il relativo l’utilizzo in diminuzione di maggiori imponibili accertati ai sensi dell’articolo 42, comma 4, D.P.R. 600/1973, vanno esposte a rigo RS11.

In tal caso, le perdite indicate a rigo RS11 devono essere scomputate dalle perdite d’impresa non compensate (utilizzabili in misura limitata o in misura piena) da riportare nei successivi righi RS12 e RS13.

ACE INNOVATIVA C.D. “SUPER-ACE”

La c.d. “Super-ACE”, introdotta dall’articolo 19, commi da 2 a 7, D.L. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, allo scopo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, per il 2022 non è più vigente né applicabile ma è necessario verificare la permanenza dei requisiti per quanto riguarda l’importo maturato nel 2021.

In particolare, nel prospetto del quadro RS “Deduzione per capitale investito proprio (ACE)”:

  • a rigo RS36, è stata eliminata la parte dedicata alla fruizione della c.d. “Super-ACE”;
  • permane la parte relativa al credito d’imposta per c.d. “Super-AC”, il cui rendimento nozionale è stato trasformato in credito d’imposta;
  • a rigo RS37 è presente il campo 20 per il recupero della deduzione a titolo di “Super-ACE”. In particolare, in tale campo va indicato il 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura al 31.12.2021 e quella esistente alla data del 31.12.2022 (se esercizio solare), nel caso di Super-ACE non fruita come credito d’imposta, qualora la variazione in aumento del capitale proprio al 31.12.2022 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del 2021. In altre parole, la de-patrimonializzazione del Patrimonio Netto (per esempio, a seguito di distribuzione dividendi) comporta la restituzione della deduzione del 15% se lo stesso è inferiore rispetto a quello determinatosi con la chiusura del 2021.

QUADRO RU – CREDITI D’IMPOSTA PER IMPRESE

Nel quadro RU “Crediti di imposta concessi a favore delle imprese”, si evidenzia l’introduzione di una serie di nuovi crediti tra cui:

  • credito d’imposta social bonus (codice “F6”);
  • credito d’imposta bonus acqua potabile (codice “L5”);
  • credito d’imposta formazione manageriale/donazioni (codice “L6”);
  • credito d’imposta cargo bike (codice “L9”);
  • credito d’imposta distribuzione testate edite (codice “M8”);
  • credito d’imposta manifesti pubblicitari (codice “M9”),
  • credito d’imposta riqualificazione strutture ricettive (codice “N2”);
  • credito d’imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator (codice “N3”);
  • credito d’imposta per attività di trasporto passeggeri in acque lagunari (codice “N7”);
  • credito d’imposta per canoni di locazione imprese turistiche (codice “N9”);
  • credito d’imposta per acquisto di energia elettrica per imprese energivore, per il primo trimestre 2022 (codice “O1”), secondo trimestre 2022 (codice “O2”), mesi di ottobre e novembre 2022 (codice “Q2”), mese di dicembre 2022 (codice “Q8”) e terzo trimestre 2022 (codice “P3”);
  • credito d’imposta per acquisto di energia elettrica per imprese non energivore, relative al secondo trimestre 2022 (codice “O7”), terzo trimestre 2022 (codice “P5”), mesi di ottobre e novembre 2022 (codice “Q4”), mese di dicembre 2022 (codice “R1”);
  • credito di imposta per acquisto di gas per imprese gasivore, per il secondo trimestre 2022 (codice “O3”), terzo trimestre 2022 (codice “P4”), primo trimestre 2022 (codice “P9”), mesi di ottobre e novembre 2022 (codice “Q3”), mese di dicembre 2022 (codice “Q9”);
  • credito d’imposta per acquisto di gas per imprese non gasivore, per il secondo trimestre 2022 (codice “O8”), terzo trimestre 2022 (codice “P6”), mesi di ottobre e novembre 2022 (codice “Q5”), mese di dicembre 2022 (codice “R2”);
  • credito d’imposta per acquisto di “AdBlue” (codice “O4”);
  • credito d’imposta per acquisto di gas naturale liquefatto (codice “O5”);
  • credito d’imposta per investimenti in efficienza energetica nelle Regioni del sud (codice “O6”);
  • credito d’imposta per acquisto di carburante per imprese agricole e della pesca, per il primo trimestre 2022 (codice “O9”), terzo trimestre 2022 (codice “Q6”), quarto trimestre 2022 (codice “Q7”);
  • credito d’imposta per acquisto di carburante per imprese del settore pesca, per il secondo trimestre 2022 (codice “Q1”);
  • credito d’imposta IMU per il comparto turismo (codice “P1”);
  • credito d’imposta per acquisto di gasolio per imprese di trasporto passeggeri, relative al primo trimestre 2022 (codice “P2”);
  • credito d’imposta per produzione di videogiochi (codice “P7”);
  • credito d’imposta per erogazioni in danaro in favore delle ITS Academy (codice “P8”);
  • credito d’imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari (codice “R3”).

Si segnala infine che:

  • nella Sezione I del quadro RU è possibile indicare l’importo residuo delle agevolazioni non più maturabili nel 2022 (indicati nella tabella riportata in calce alle istruzioni del modello, con il relativo codice e i righi del quadro RU compilabili);
  • con riferimento al credito per investimenti in beni strumentali nelle zone colpite dal sisma in Centro-Italia nel 2016 (codice “E3”), è possibile indicare anche l’importo del credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31.12.2020, la cui fruizione è stata autorizzata successivamente al termine di presentazione del Modello Redditi 2021;
  • per il credito “Formazione 4.0” sono richiesti ulteriori dati rispetto a quelli previsti dal DM 04.05.2018 e, pertanto, il relativo rigo RU110 è stato revisionato con l’introduzione di nuovi campi;
  • sono stati introdotti i nuovi righi RU150 e RU151 nei quali, per il 2020, 2021 e 2022, sono richieste le informazioni necessarie per verificare, rispettivamente, la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi, crediti d’imposta e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento;
  • la Sezione IV, dedicata ai crediti riconosciuti per ricerca, sviluppo, innovazione, formazione, investimenti in beni strumentali, nonché al c.d. “bonus per bonifica ambientale”, è stata revisionata.

QUADRO RQ – IMPOSTE SOSTITUTIVE

Nel quadro RQ, si evidenzia l’eliminazione:

  • della Sezione XXIV “Rivalutazione delle attività immateriali” (rigo RQ100), riservato ai soggetti che intendevano dedurre il maggior valore imputato con la rivalutazione effettuata nel Modello REDDITI 2021, delle attività immateriali ai sensi dell’articolo 110, commi 8-ter e 8-quater, D.L. 104/2020;
  • della Sezione XXV “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale” (rigo RQ110), non essendo più prevista, a favore dei soggetti operanti nei predetti settori, la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 6-bis, D.L. 23/2020.

Si evidenzia, inoltre, la nuova Sezione XXV “Utili e riserve di utile” (righi RQ98 – RQ101), introdotta per poter esercitare l’opzione prevista dall’articolo 1, commi da 87 a 95, Legge 197/2022 (Finanziaria 2023) che ha concesso un regime facoltativo di affrancamento e/o rimpatrio, tramite il versamento di un’imposta sostitutiva, degli utili e delle riserve di utili non ancora distribuiti al 01.01.2023, risultanti dal bilancio dell’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 01.01.2022 (in generale, l’anno 2021) dei soggetti direttamente e/o indirettamente partecipati ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. d), TUIR (società non residenti).

A seguito dell’esercizio di tale opzione, le predette somme sono escluse dalla tassazione ordinaria.