Tax credit energia e gas del I° trimestre 2023: i nuovi codici tributo

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/2023 ha istituito i codici tributo da “7746” a “7750” con i quali è possibile utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti d’imposta energia e gas acquistati dai cessionari nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

La L. 197/2022, art. 1 commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, consente, in alcuni casi, alle imprese di compensare parzialmente con i crediti d’imposta, la maggiore spesa sostenuta nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. I crediti d’imposta, si ricorda, possono essere usati in compensazione in base alle regole stabilite dall’art. 17 del D.lgs. 241/1997 o ceduti ad altri soggetti solo per intero. Tramite la risoluzione n. 8/2023 erano stati istituiti i codici tributo da “7010” a “7014” con i quali i beneficiari originari potevano compensare questi bonus tramite modello F24.

Successivamente, le disposizioni previste dal provvedimento n. 253445/2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese con riguardo gli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici, sono state estese ai crediti d’imposta energia e gas del primo trimestre 2023, tramite il provvedimento n. 116285/2023.

La tabella illustra i nuovi codici tributo istituiti in settimana dall’Agenzia delle Entrate per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24.

Codice tributoDenominazione
7746“CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
7747“CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
7748“CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
7749“CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
7750“CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Il modello F24 va presentato solo tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Va compilata la sezione “Erario” e in corrispondenza del rispettivo codice tributo va indicato l’importo nella colonna “importi a credito compensati”. Se invece il contribuente deve riversare un credito utilizzato erroneamente in compensazione, il credito va riportato nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno a cui si riferisce il credito. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare in compensazione solo i crediti che risultano dalle comunicazioni di cessione a lei inviate nel rispetto dei termini e delle modalità previsti e per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, attraverso la piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, come chiarito dal provvedimento n. 253445 del 30.06.2022.