Premessa
Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di DICEMBRE 2022, dall’Agenzia delle Entrate.
INTERPELLO N. 580 DEL 01/12/2022 – SUPERBONUS PER ASCENSORE ESTERNO ALL’EDIFICIO
Il condominio istante, tramite il suo amministratore, illustra di voler realizzare un intervento, rientrante nel Superbonus, di riqualificazione energetica sulle parti comuni del condominio quale intervento trainante e di installazione di un nuovo ascensore a servizio del condominio, quale intervento trainato. Nello specifico, l’ascensore sarà posizionato all’esterno dell’edificio condominiale, su area di sedime diverso destinata ad autorimessa e risulterà adiacente all’edificio oggetto dell’intervento trainante. Il condominio istante chiede di sapere se, per il suddetto intervento, sia possibile fruire del Superbonus per l’installazione dell’ascensore esterno e se, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, possa optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. L’Agenzia delle Entrate ricorda in prima battuta all’istante come l’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 disciplini la detrazione nella misura del 110% delle spese riguardanti specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica ed al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Ricorda inoltre come la circolare n. 23/2022 abbia chiarito, sempre in riferimento al Superbonus, come tra gli interventi trainati dagli interventi di efficienza energetica, rientrino anche quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi. L’Agenzia delle Entrate chiarisce all’istante condominio come l’agevolazione Superbonus spetti anche quando l’installazione dell’ascensore sia effettuata all’esterno dell’edificio oggetto dell’intervento trainante e l’impianto sia adiacente allo stesso edificio. In definitiva l’Agenzia delle Entrate chiarisce come, ai fini della fruizione dell’agevolazione in commento, non rilevi la circostanza che l’impianto esterno all’edificio oggetto dell’intervento trainante sia collocato in un’area pertinenziale del predetto edificio atteso che, come sopra precisato, ai fini dell’agevolazione in esame è necessario che siano rispettate le caratteristiche tecniche previste dal D.M. n. 236 del 1989 e che dunque, l’intervento possa essere qualificato di abbattimento delle barriere architettoniche. Ne consegue, con riferimento al caso di specie che le spese sostenute dai condomini per gli interventi di installazione e messa in opera dell’ascensore posizionato all’esterno dell’edificio condominiale, sono ammesse al Superbonus. In relazione al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come l’art. 121, co. 1, del Decreto Rilancio stabilisca che in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, i soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al successivo co. 2, possano alternativamente optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto applicato in fattura dai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure, optare per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare.
INTERPELLO N. 581 DEL 05/12/2022 – ERRATO SCONTO IN FATTURA PER SUPERBONUS
I soggetti interpellanti illustrano di essere proprietari di un edificio unifamiliare e di aver dato incarico ad una società per l’esecuzione di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficientamento energetico a fronte dei quali è riconosciuta una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute. Con il conferimento dell’incarico per l’esecuzione dei lavori, le parti hanno convenuto che il pagamento del corrispettivo avvenisse tramite sconto in fattura, così come previsto dall’art. 121 del D.L. 34/2020. Sempre i soggetti istanti riferiscono che in data 29 dicembre 2021, a fronte dell’esecuzione di una parte dei lavori, la società esecutrice dei lavori ha emesso una fattura a titolo di acconto con l’indicazione di sconto in fattura ex art. 121 del DL 34/2020 per la cessione del credito dal committente. Nel mese di aprile 2022, riferiscono i soggetti interpellanti, al momento della predisposizione del visto di conformità utile per poter esercitare l’opzione dello sconto in fattura in relazione ad una fattura emessa nel 2021, il professionista incaricato ha riscontrato la mancanza dell’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al co. 3ter dell’art. 14 del D.L n. 63 del 2013. Da un confronto tra il professionista incaricato della predisposizione del visto di conformità, tra il prestatore ed il tecnico incaricato dell’asseverazione, è emersa l’intenzione di voler rilasciare l’asseverazione solamente a conclusione dei lavori avvenuta nel giugno del 2022, con rilascio dell’asseverazione in data 24 giugno 2022. Conseguentemente il prestatore, nella fattura del 29 dicembre 2021, ha erroneamente indicato l’applicazione dello sconto in fattura, in quanto non ancora maturati i presupposti che consentissero agli istanti il valido esercizio della relativa opzione. Date le premesse, i soggetti istanti chiedono chiarimenti circa le modalità per sanare l’errore commesso. L’Agenzia delle entrate conferma ai soggetti istanti come per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli che danno diritto al Superbonus, si possa beneficiare della detrazione oppure optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Affinché l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito risulti perfezionata, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l’asseverazione circa la congruità delle spese sostenute. Inoltre, l’opzione per lo sconto in fattura deve risultare espressamente indicata nella fattura che documenta le spese scontate. Date le premesse, con riferimento alla problematica sottoposta dagli istanti, l’Agenzia delle Entrate non ravvisa le condizioni ex art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per emettere una nota di variazione in diminuzione e successivamente una nuova fattura. Infatti la fattura, pur recando l’indicazione dello sconto quale modalità di pagamento del corrispettivo, riporta correttamente l’imponibile e l’Iva e pertanto la fattura deve considerarsi corretta dal punto di vista fiscale. Sempre l’Agenzia delle Entrate ritiene tuttavia che il prestatore possa comunque integrare l’originaria fattura con un separato documento extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto. Gli istanti potranno saldare il corrispettivo pattuito nell’anno 2022 e procedere con la detrazione delle spese ovvero optare per la cessione del credito. Più nello specifico, dato che la fattura del 2021 comprende sia le spese riferite agli interventi trainanti che a quelli trainati e che la spesa relativa agli interventi trainati è sostenuta dopo la chiusura dei lavori trainanti nel giugno 2022, gli istanti avranno diritto a fruire del Superbonus e a cedere il relativo credito limitatamente agli interventi trainanti: per gli interventi trainati potranno invece fruire delle detrazioni e cedere i relativi crediti sulla base delle altre disposizioni agevolative.
INTERPELLO N. 585 DEL 09/12/2022 – SUPERBONUS ED INSTALLAZIONE DI UNA COLONNINA DI RICARICA QUALE INTERVENTO TRAINATO
L’istante illustra di essere proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un condominio nel quale è stato deliberato di effettuare un intervento di miglioramento energetico tramite l’isolamento termico delle superfici esterne dell’edificio condominiale, con l’intenzione di fruire del Superbonus. Sempre l’istante illustra di voler effettuare, quale intervento trainato, l’istallazione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici nel posto auto di proprietà, sito al piano terreno dell’edificio condominiale che costituisce pertinenza dell’abitazione, fruendo sempre del Superbonus. Dal momento che per accedere alle agevolazioni fiscali, le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. d) e h), del D.Lgs 16 dicembre 2016, n. 257, l’istante chiede se il requisito di non accessibilità al pubblico del punto di ricarica, sia soddisfatto solamente qualora vi sia un effettivo ostacolo al libero accesso presso l’intero edificio residenziale in cui insiste la pertinenza dell’unità immobiliare ove viene istallato, oppure possa considerarsi soddisfatto anche qualora la pertinenza dell’unità immobiliare sia dotata di dispositivi di limitazione all’accesso da parte di terzi. L’Agenzia delle Entrate, in prima battura conferma all’istante come tra gli interventi trainanti di cui al co. 1 dell’art. 119, decreto Rilancio, rientrano anche quelli di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Al contempo tra gli interventi trainati rientra, ai sensi del co. 8 del medesimo art. 119 del decreto Rilancio, l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’ art. 16ter del D.L. 4 giugno 2013, n. 63. Date le premesse, relativamente alla spettanza dell’agevolazione per il condòmino che intende installare la colonnina per la ricarica di veicoli elettrici, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’infrastruttura di carica installata nel posto auto dell’istante, situato al piano terra dell’edificio condominiale, soddisfi la condizione di punto di ricarica non accessibile al pubblico, essendo installata in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti. Pertanto viene rilasciato parere favorevole all’istante per l’intervento in commento.
INTERPELLO N. 588 DEL 15/12/2022 – RISARCIMENTO DEL DANNO E IMPONIBILITA’ IVA
Le società istanti Alfa e Beta illustrano di aver preso parte ad una profonda operazione di riorganizzazione insieme alla società Delta1 e che si è determinata l’impossibilità per Delta1, a partire dalla data di efficacia della fusione, di continuare a dare esecuzione all’accordo trilatero. Conseguentemente, preso atto dalle tre società Alfa, Beta e Delta1 dell’impossibilità di proseguire nell’accordo per impossibilità di Delta1 di darvi esecuzione, si è aperto un confronto per quantificare il danno da risarcire ad Alfa e Beta. A conclusione del confronto tra le tre società è stato quantificato l’ammontare del danno e del conseguente risarcimento nella somma di Euro X. Date le premesse, le società istanti chiedono conferma all’Amministrazione finanziaria, mediante la proposizione del presente interpello, che il risarcimento del danno che Delta1 corrisponderà alle istanti sia qualificabile come pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno, fuori dal campo di applicazione dell’Iva. L’Agenzia delle Entrate premette come dall’individuazione della natura giuridica delle somme da corrispondere, deriva la determinazione del corretto trattamento fiscale delle stesse. In particolare, ai fini Iva, con riferimento alla specifica fattispecie descritta, occorre verificare se le somme da corrispondere rappresentano il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell’adempimento di obblighi contrattuali. Infatti le somme dovute a titolo esclusivamente risarcitorio, nonché per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi, ai sensi dell’art. 15, co.1, del D.P.R. n. 633 del 1972, sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta. Alla luce di quanto sopra, considerato quanto illustrato nell’istanza, l’Agenzia delle Entrate riscontra come lo scopo dell’accordo è la determinazione del danno da ristorare, atteso che le parti si danno reciprocamente atto della risoluzione dell’accordo trilatero ai sensi dell’art. 1453 e che la somma di denaro pattuita non è collegata ad alcuna prestazione di servizi o cessione di beni ma, assolve ad una funzione esclusivamente risarcitoria. In considerazione di quanto esposto l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale somma sia esclusa dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633 del 1972.
INTERPELLO N. 592 DEL 16/12/2022 – RIMBORSO PER ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA
L’istante, che opera in Italia principalmente nel campo dell’investment banking, della distribuzione di prodotti finanziari e della consulenza ai clienti in materia di investimenti su base discrezionale, nel corso del novembre 2020, con atto di conferimento di azienda, ha ricevuto un ramo di azienda italiano e, per effetto del conferimento, l’istante è subentrato nell’attività di advisor finanziario in favore della società committente. Nel marzo 2021, a fronte dei servizi prestati, l’istante ha emesso fattura assoggettando il compenso all’imposta sul valore aggiunto del 22% e, ha provvedendo a versarla il 16 aprile 2021. Il committente però, dell’avviso che il servizio ricevuto dall’istante potesse qualificarsi come esente da Iva in quanto accessorio, ai sensi dell’art. 12 del DPR 633/1972, all’operazione di cessione della partecipazione, a sua volta esente ai sensi dell’art. 10, co. 1, n 4, del D.P.R. 633/1972, ha presentato istanza all’Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti. L’Agenzia delle Entrate in risposta al quesito posto dal committente dell’istante, ha confermato l’esistenza di un nesso strumentale tra l’attività prestata dall’istante e l’operazione di cessione del pacchetto azionario posta in essere, negando tuttavia l’accessorietà della prima alla seconda in considerazione del fatto che il servizio non era reso tra le stesse parti dell’operazione principale di cessione. Nel febbraio 2022, sempre il committente ha presentato una nuova istanza di interpello, al fine di conoscere se le prestazioni di servizi affidate all’istante potessero qualificarsi come attività di intermediazione nella vendita di azioni e quindi esenti dall’Iva ai sensi dell’art. 10, co. 1, nn. 4) e 9) del DPR 633/1972. Con la risposta del 12 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’attività di advisor svolta dal prestatore, a favore del committente, potesse beneficiare del regime di esenzione Iva ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 del DPR 633/1972, comma 1, nn. 4) e 9). Stanti le premesse, l’istante si ritrova ora nella condizione di dover procedere alla restituzione dell’Iva ingiustamente addebitata al committente e, chiede, come recuperare l’imposta erroneamente applicata. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate riscontra come l’istante non abbia proceduto a rettificare tempestivamente la fattura, erroneamente emessa con applicazione dell’Iva, in attesa di conoscere il contenuto della risposta resa dall’Agenzia delle Entrate nel 2021 alla società committente, che ha negato il carattere di accessorietà delle prestazioni rese. Unicamente nel 2022 e, pertanto, oltre il termine per poter emettere nota di variazione, l’istante ha preso atto dell’errore compiuto. Conseguentemente, laddove il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ex art. 26 del Decreto Iva per recuperare l’Iva erroneamente addebitata in rivalsa, può presentare istanza di rimborso ex art. 30ter, co. 1 del Decreto Iva essendosi verificato il presupposto che, nel caso di specie, è la risposta resa dalla scrivente il 12 maggio 2022. Affinché sia rispettata la neutralità dell’Iva ed il rimborso non integri la fattispecie di arricchimento senza causa in capo al prestatore, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, è necessario che durante la fase istruttoria che segue la richiesta di rimborso, l’istante dia prova di aver eseguito il rimborso dell’Iva erroneamente addebitata in rivalsa al committente e che il rimborso non cagioni un danno all’erario, ove il committente, avendone il diritto, abbia detratto l’Iva addebitata.
INTERPELLO N. 594 DEL 22/12/2022 – EREDITA’ E DETRAZIONE EDILIZIA L’istante illustra di aver ereditato per successione legittima un’immobile su cui il proprio genitore deceduto, ha beneficiato dal 2015 al 2021 della detrazione per lavori straordinari eseguiti. L’istante precisa che, allo stato attuale, l’immobile è a sua disposizione nonché ad uso del figlio studente e che lo stesso immobile è stato parzialmente e temporaneamente dato in locazione. Date le premesse l’istante chiede di sapere se, in qualità di erede, possa beneficiare della detrazione delle n.3 quote residue spettanti al de cuius, essendo l’immobile oggetto degli interventi concesso parzialmente e temporaneamente in locazione a terzi. L’Agenzia delle Entrate chiarisce all’istante che in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non può fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità. Ad analoghe conclusioni si deve giungere nell’ipotesi in cui oggetto di locazione sia solo una parte dell’immobile. Ai fini del trasferimento delle quote di detrazione in capo all’erede, la detenzione materiale e diretta richiesta dalla norma deve sussistere per tutto il periodo di imposta e con riferimento all’intero immobile. Ne consegue che nel caso di specie l’istante non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente anche solo per una parte di tale anno; al termine del contratto di locazione o di comodato, l’istante potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.